Per qualcuno un problema, per altri una soluzione. Sta di fatto che la fatturazione elettronica è obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione dal 2014, quattro anni più tardi fra i privati.
L’articolo 18, comma 2 del Dl 36/2022 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica anche ad alcuni contribuenti fino a quel momento esclusi. Tra questi vi sono anche i forfettari che nel 2021 hanno conseguito compensi/ricavi (ragguagliati ad anno) superiori a 25mila euro.
Da qui un rischio molto concreto: c’è tempo fino al 31 agosto per l’emissione, da parte dei forfettari, delle fatture elettroniche relative ad operazioni effettuate in luglio. Dopo questo dato scatteranno le sanzioni, per niente affatto economiche: da 250 a duemila euro, secondo l’articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997.
Tre gruppi di forfetari (per il momento) esentati dall’obbligo della fatturazione elettronica
La fatturazione elettronica ancora per i forfetari è entrata in vigore dall’1 luglio, decisa e approvata dal Consiglio dei Ministri è contenuta nel Decreto Legge n.36/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022. L’obbligo però non coinvolge tutti i forfettari. L’eccezione è data da tre tipi di contribuenti forfettari.
Quelli che rientrano nel “regime di vantaggio” secondo l’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; quelli ch applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quelli che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
Per il momento questi “tre gruppi” sono esentati dalla fatturazione elettronica, ma fino a dicembre 2023. Dall’1 gennaio 2024, infatti, l’obbligo si estenderà a tutti gli altri forfettari. Ma questo sarà un problemi di là a venire. Concentriamoci sul presente.
Un presente che dice, norma alla mano, che per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 (da luglio a settembre) le sanzioni non si applicano ai forfettari, se la fattura elettronica verrà emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Da qui il 31 agosto come deadline.
Guardando i dati provenienti dall’Osservatorio sulle partite Iva diffusi dal Dipartimento Finanze, non si sta parlando di un numero piccolo di forfettari interessati. Solo nel primo trimestre 2022 sono state registrate circa 100mila nuove adesioni, per un totale di circa 340mila forfettari.