Brutte notizie: anche le cryptovalute sulla dichiarazione dei redditi, e non solo

Se per caso siete fra i fortunati possessori italiani di criptovalute, sappiate che le stesse andranno dichiarate e di conseguenza bisognerà pagarci le tasse. A fare questo chiarimento è stata l’Agenzia delle entrate, rispondendo all’interpello numero 788 dello scorso 24 novembre 2021.

Criptovalute, il mining è molto inquinante (Adobe Stock)
Criptovalute, il mining è molto inquinante (Adobe Stock)

In linea con le indicazioni già fornite in precedenza, dovrà essere compilato il quadro RW e dichiarare appunto le monete virtuali, anche se le stesse vengono inserite in un wallet con chiave privata. Si tratta di un’indicazione molto importante in quanto giunge ormai vicinissima al 30 novembre 2021, giorno ultimo per presentare in via telematica la dichiarazione dei redditi.

Bitcoin (Adobe Stock)
Bitcoin (Adobe Stock)

LE CRIPTOVALUTE VANNO DICHIARATE E QUINDI SONO TASSATE: LA PRECISAZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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“Le operazioni che riguardano le criptovalute – fa sapere il portale informazionefiscale.it – rientrano tra quelle “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE”, di conseguenza a livello di tassazione si applicano i principi generali relativi alle operazioni riguardanti le valute tradizionali, la moneta cartacea giusto per capirci. Stando a quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del TUIR, rientrano tra i redditi diversi di natura finanziaria: “le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo”.

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Viene inoltre considerato cessione a titolo oneroso anche il prelievo di valute estere dal deposito o conto corrente. Stando a quanto si legge inoltre sul comma 1-ter) dello stesso articolo 67, il limite di “giacenza, calcolata secondo il cambio all’inizio del periodo di riferimento, di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui”. Di conseguenza, risultano avere rilevanza fiscale le cessioni a termine, mentre quelle a pronti non danno origine a redditi imponibili. Il sito informazionefiscale.it specifica inoltre che: “Nel calcolo della giacenza media si deve inoltre considerare l’insieme di tutti i wallet detenuti”. Sempre l’Agenzia delle Entrate fa sapere che: “Il reddito, se percepito da una persona fisica al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, è soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. n. 461 del1997, attualmente prevista nella misura del 26 per cento”. Viene infine chiarito che le valute virtuali non sono soggette all’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, IVAFE dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

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