Avete acquistato un mezzo “green” e volete accedere al bonus mobilità? Su questa pagina vi spieghiamo come fare per ottenerlo. La prima cosa da sapere e che a questa misura possono accedere tutti coloro che hanno acquistato un monopattino elettrico, ma anche una bicicletta, sia “classica” quanto elettrica, quindi abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione e sostenibile, durante il periodo che andava dal primo agosto al 31 dicembre del 2020, l’anno scorso.
A stabilire le varie indicazioni è il decreto che è stato pubblicato dal ministero dell’economia lo scorso 21 settembre 2021, quindi arrivato in Gazzetta Ufficiale il successivo 29 ottobre, poco meno di un mese fa. “Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – si legge nella Gazzetta Ufficiale – convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», individua le modalita’ per l’accesso al credito d’imposta ivi previsto nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 5 milioni di euro per l’anno 2020”.
BONUS MOBILITA’ DA 750 EURO: ECCO COME FARE PER OTTENERLO E A CHI SPETTA
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Il credito di imposta, che come detto sopra, è nella misura massima di 750 euro, è utilizzabile entro tre anni a decorrere dal 2020, di conseguenza si avrà tempo fino al 31 dicembre 2023 per usufruirne. Inoltre, sempre come specifica il decreto, lo stesso “utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022”.
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Nel testo ufficiale della misura viene inoltre sottolineato che l’agenzia delle entrate effettuerà dei controlli, per accertare che la persona che richiede il bonus ne abbia effettivamente diritto: “L’Agenzia delle entrate, qualora accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 421 a 423 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificati, rispettivamente, dall’art. 20 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e dall’art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”. Inoltre, viene sottolineato che il credito di imposta, appunto il bonus, spetta a coloro che hanno “consegnato per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, riguardante come detto sopra le spese effettuate per l’acquisto di un veicolo green.