L’Inps, l’istituto nazionale di previdenza sociale ha deciso di dire addio, dallo scorso primo ottobre, al PIN: vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo. Il Pin è il codice personale che fino a pochi giorni fa permetteva a ciascun contribuente di effettuare l’accesso presso la propria area personale sul portale dello stesso istituto di previdenza sociale.
La novità era stata anticipata dall’Inps tramite la circolare numero 87 avvenuta in data 17 luglio dell’anno precedente 2020, una comunicazione che ha permesso appunto di far comprendere come continuare a beneficiare dei vari servizi messi a disposizione dall’INPS sulla sua piattaforma telematica. Obiettivo dell’istituto, cercare di semplificare al meglio l’accesso e le modalità di autenticazione presso il suddetto portale telematico, per rendere il tutto ancora più “snello”.
L’INPS DICE ADDIO AL PIN: ECCO ECCEZIONI, NUOVE MODALITA’ E DEROGHE
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C’è comunque da specificare che il Pin non scompare definitivamente in quanto potrà essere utilizzato ancora da determinate categorie di cittadini e di utenti, che rispondano a specifici requisiti, ovvero, coloro che hanno una residenza presso un territorio diverso da quello italiano, e che non dispongo di alcuna documentazioni rilasciata nel nostro Paese. Ma torniamo al nocciolo della questione: come si può accedere ora al sito Inps senza il pin? Ci sono diverse modalità, a cominciare dallo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, quindi la CIE la Carta di Identità Elettronica, e infine la tessera sanitaria che potrà essere utilizzata come Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In ogni caso, per coloro che non sono dotati di uno di questi tre sistemi, sarà possibile effettuare una delega per accedere al portale dell’istituto di previdenza sociale, e lo stesso INPS lo ha spiegato tramite la circolare numero 127 resa pubblica lo scorso 17 agosto.
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Per registrare la delega online si può accedere al servizio attraverso le credenziali ancora in uso, e la delega sarà attiva immediatamente a avrà scadenza come indicato durante le operazioni di registrazione: “al fine di prevenire eventuali abusi – precisa comunque a riguardo l’INPS – la delega registrata online avrà una durata minima di 30 giorni entro i quali non potrà essere revocata online, ma esclusivamente presso uno sportello INPS”. Per un delegato è possibile effettuare al massimo tre diverse deleghe, ma tale limite non si applica a tutori, curatori e amministratori di sostegno. Questi soggetti e i genitori dei minorenni possono inoltre inviare la documentazione attraverso una PEC, una posta elettronica certificata, alla struttura del territorio competente. Le richieste devono comunque avvenire attraverso moduli e allegati che dovranno essere firmati in maniera digitale.