La finale di Coppa Italia di calcio che ha visto prevalere la Juventus sull’Atalanta, rischia di essere l’unica partita in presenza di pubblica con lo sfruttamento dell’applicazione Mitiga. Lo ha stabilito il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Mitiga è una piattaforma che permette in modo rapido e standardizzato di documentare il Covid-19 status del cittadino (autodichiarazione dello stato di salute, test antigenico o molecolare per Sars Cov-2). Il suo scopo è quello di permettere l’accesso agli stadi e nei luoghi di intrattenimento solo a persone che siano risultate negative ad un test antigenico sars-cov 2, effettuato presso un centro abilitato, in un arco temporale prestabilito precedente all’evento. L’autorizzazione all’ingresso avviene in maniera totalmente standardizzata e sicura mediante QR Code identificativo, senza rilevare ulteriori informazioni sensibili. Consentire l’accesso solo a persone che siano risultate negative al tampone, mitiga drasticamente il rischio di contagio.
Per il Garante questa applicazione non rispetta i dati sensibili, come quelli sullo stato di salute del cittadino. Lo scorso Primo Aprile Mitiga ha provato a far valere le sue ragioni presentando all’Autorità un’istanza ai sensi dell’art. 36 del Regolamento in ordine al trattamento di dati personali posto in essere mediante l’app Mitiga. Ma non c’è stato nulla da fare.
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Tale istanza secondo il Garante “non rientra tra i casi per i quali l’Autorità è tenuta ad esprimere pareri o autorizzazioni preventive, stante la mancata indicazione di un quadro completo e definito dei trattamenti complessivamente effettuati dalla società Mitiga, utile a consentire una compiuta valutazione”.
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Da qui la disposizione del blocco provvisorio dei trattamenti dei dati personali nei confronti della società che gestisce l’applicazione Mitiga Italia. La misura si è resa necessaria essendo emersa la possibilità che l’applicazione, nei prossimi giorni, potesse essere utilizzata per governare l’accesso a altri eventi e spettacoli o altre iniziative sportive.
Nel suo provvedimento il Garante ha sottolineato come non esista al momento una valida base giuridica per il trattamento di dati, anche particolarmente delicati come quelli di natura sanitaria, effettuato mediante l’applicazione e finalizzato ad accertare la situazione “Covid free” di quanti partecipino ad avvenimenti sportivi nonché ad altre manifestazioni pubbliche o accedano a locali aperti al pubblico.
“Soltanto una legge statale – si legge nella sentenza – può subordinare l’esercizio di determinati diritti o libertà all’esibizione della certificazione verde Covid-19 e che, ai fini della legittimità del trattamento, è indispensabile che tale previsione normativa ne circoscriva, in maniera sufficientemente determinata, l’estensione dal punto di vista soggettivo e oggettivo, introducendo garanzie adeguate all’impatto del trattamento sui diritti e le libertà dei cittadini e alla natura dei dati trattati”.
Il blocco di Mitiga ha effetto immediato e si protrarrà per il tempo necessario a consentire all’Autorità la definizione dell’istruttoria avviata. Così è deciso.
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