La rivoluzione del Digitale Terrestre che passa attraverso l’evoluzione dall’MPEG-2 all’MPEG-4 (prevista per settembre 2021) per concludersi con lo switch definitivo per giugno 2022, ha bisogno anche e soprattutto dell’intervento dell’AGCOM, l’Autorità Garante per le Comunicazioni, con sede principale a Napoli e sede secondaria operativa a Roma.
L’AGCOM ha indetto un consultazione pubblica concernente l’aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo.
Digitale Terrestre, i dieci archi e i servizi di sistema
L’Autorità Garante per le Comunicazioni prevede 10 archi: dal primo al terzo ci saranno ai canali nazionali e locali, al quarto i canali locali, al quinto i canali a pagamento, al sesto i nuovi formati.
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Al settimo i canali locali “ed eventuali nuovi formati”, l’ottavo sarà riservato ai canali nazionali e locali, il nono ai canali nazionali e locali radiofonici e l’ultimo, il decimo, ai canali nazionali e locali o ad altri servizi di test.
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I numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 sono riservati ai servizi di sistema, vedi guide ai programmi leggasi canali mosaico.
L’attribuzione delle numerazioni disponibili del piano LCN, a regime, è effettuata dal Ministero, nell’ambito del titolo abilitativo rilasciato per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre
“A tal fine, i soggetti interessati, contestualmente alla domanda per il conseguimento dell’autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri di cui all’articolo 3 dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS – si legge in uno stralcio della delibera – sono tenuti a presentare apposita domanda per l’assegnazione di una numerazione del presente piano, esprimendo, eventualmente, una preferenza tra le numerazioni assegnabili e disponibili.
“Il Ministero – continua la delibera – procede all’assegnazione della numerazione, tenendo conto, ove compatibile con le disposizioni del presente piano, della preferenza espressa dal richiedente. Nel caso in cui le numerazioni disponibili dovessero risultare inferiori alle richieste presentate, dovrà essere disposto un sorteggio pubblico ai fini dell’assegnazione delle singole numerazioni ai richiedenti”.
E’ consentito lo scambio della numerazione fra emittenti locali, previa comunicazione al Ministero, a patto che siano soddisfatti i requisiti per l’attribuzione delle numerazioni dei rispettivi dieci archi.