L’Agcm giudica TicketOne colpevole di abuso di posizione dominante: impedisce la concorrenza nel settore della vendita biglietti per eventi live. Già annunciato il ricorso al Tar.
TicketOne condannata a pagare una multa da 10 milioni di euro. L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Agcm) ha giudicato la controllata di CTS Eventim colpevole di abuso di posizione dominante. La condotta della società sarebbe in aperta violazione dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. La decisione è stata accolta con favore dalle associazioni dei consumatori, mentre la diretta interessata ha già annunciato il ricorso al Tar.
A detta dell’autorità antitrust, il comportamento abusivo va avanti dal 2013. In questi anni, la società avrebbe impedito il corretto funzionamento del mercato, limitando la concorrenza a detrimento del mercato, sia dal lato dei produttori per limitazione della cocorrenza, che da quello dei consumatori, privati di una reale possibilità di scelta tra i diversi operatori.
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Secondo la condanna, il leader di mercato della distribuzione dei biglietti per gli eventi live è colpevole di aver stipulato contratti in esclusiva con i promoter e gli organizzatori di concerti di musica leggera, di aver conquistato quote di mercato a colpi di acquisizioni dei promoter nazionali Di and Gi, Friends & Partners, Vertigo e Vivo Concerti, di aver imposto l’esclusiva ai promoter locali, di aver condizionato l’attività dei distributori di biglietti locali tramite accordi commerciali e di aver messo in atto un atteggiamento di ritorsione e boicottaggio del gruppo Zed Enterteinment. Il tutto per fare terra bruciata intorno a TicketMaster, il ramo ticketing diLiveNation, leader mondiale nel settore della promozione concerti.
L’Agcm ha imposto a TicketOne di permettere alla concorrenza di scegliere liberamente i canali e le modalità di vendita biglietti a “condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie”. Inoltre, le aziende concorrenti dovranno avere la possibilità di vendere una “quota almeno pari al 20% – si legge nella sentenza – del totale dei biglietti degli eventi live di musica leggera prodotti da ciascun promoter, anche nel caso in cui la vendita dei biglietti sia effettuata” dagli operatori di ticketing che hanno già un accordo in esclusiva con TicketOne. Infine, TicketOne e i promoter da lei controllati non potranno imporre imporre l’esclusiva agli organizzatori locali che promuovano gli eventi “con rischio di impresa a loro carico”.
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La company con sede a Milano ha risposto in una nota, definendo la sentenza dell’antitrust “inappropriata, basata su una definizione del mercato rilevante errata e in violazione di norme imprescindibili in materia. TicketOne – prosegue la comunicazione – si appellerà al tribunale amministrativo competente ed è fiduciosa, anche alla luce della precedente giurisprudenza sulle decisioni dell’AGCM, che anche questo provvedimento sarà revocato dal TAR”.
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