Le sentenze del 2020 per insulti sui social parlano chiaro: è diffamazione aggravata anche quando non sono postati su gruppi pubblici. Ecco com’è punito il reato.
Insultare qualcuno via social network equivale a diffamarlo, con l’aggravante dell’imponente cassa di risonanza offerta dagli iscritti alle diverse piattaforme. Tirano dritte in questa direzione le ultime sentenze emesse in casi di insulti sui social, pertanto è bene prestare molta attenzione a ciò che si pubblica sui propri profili online, perché se ritenuti colpevoli si rischia fino alla reclusione.
I giudici non si sono dimostrati teneri ogni qualvolta gli insulti hanno leso la reputazione, l’onore e il decoro di una persona, configurandosi appunto nel reato di diffamazione e ingiuria. Per il reato semplice, il codice penale prevede la reclusione fino a un anno e una multa da 1.032 euro. Per quello aggravato, si rischia fino a tre anni di carcere, e una sanzione monetaria non inferiore a 516 euro.
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Per diffamazione aggravata, l’articolo 595 del codice penale intende la lesione della reputazione di qualcuno condotta a “mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico“. Inutile precisare che social network come Facebook, Twitter, Instagram e via dicendo costituiscano un gigantesco “mezzo di pubblicità”. Occhio agli insulti non solo su gruppi pubblici, dunque, ma anche a quelli che possono essere letti dalla vostra ristretta cerchia di amici, poiché il messaggio potrebbe raggiungere un numero indeterminato di utenti.
Non finisce qui. Si può essere ritenuti colpevoli di diffamazione anche se il post incriminato viene prontamente rimosso. In caso di denuncia, la vittima potrebbe comunque avere diritto a un risarcimento danni. Non si salva chi crede di farla franca nascondendosi dietro un falso profilo. La legge prevede che la sua identità venga accertata tramite l’indirizzo IP. Qualora il responsabile abbia creato un profilo utilizzando l’identità altrui, scatta addirittura il reato di sostituzione di persona, con ulteriore aggravamento della cosiddetta condotta delittuosa.
Gli insulti via social media condannati dai giudici vanno dal definire un giornalista “giornalaio”; allo svelare l’insolvibilità delle persone in un contesto in cui la loro condotta finanziaria non ha alcun rilievo – ad esempio un coniuge separato che accusa l’altro via Twitter di non pagare gli alimenti; agli insulti sul piano “familiare, privato e lavorativo” a una professoressa.
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Ovviamente non basta una parola fuori posto per costituire diffamazione: come detto, l’insulto deve ledere la reputazione, il decoro e l’onore di una persona e questo avviene in relazione a un contesto. Pertanto gli sfottò fra amici, ad esempio, spesso non rappresentano diffamazione anche se implicano parolacce, volgarità o parole comunemente considerate insulti.
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